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domenica 2 novembre 2014

L'educazione dei figli ed I limiti punitivi del genitore.

Cari lettori, oggi con questo post vorrei parlare delle regole che la legge detta sull'educazione dei figli e darvi anche qualche consiglio su come regolarsi quando si punisce un figlio con uno schiaffo, ma anche con una punizione di tipo coercitivo, ovvero che ne impedisce i movimenti e simili, del tipo "oggi non esci", oppure reprimende più o meno umilianti.

Non sempre infatti ci si rende conto del fatto che i nostri figli sono persone a tutti gli effetti, non solo con i loro doveri di figli, ma anche con diritti e garanzie.

La materia è piuttosto complicata perché si rischia di essere banali, oppure si rischia di essere fraintesi, comunque proverò ugualmente, se non altro perché la gestazione del post è stata un po' troppo lunga e travagliata, ovviamente senza millantare pretese di completezza, ma per dare giusto qualche indicazione per ulteriori personalissime riflessioni.

Cominciamo ad esaminare l'aspetto educativo: sono anch'io un genitore e mi trovo spesso a prendere decisioni complicate nell'educazione dei miei figli.

Le decisioni sono complicate perché non ci sono regole di comportamento prestabilite che ci possono indirizzare in un senso, o nell'altro, e spesso nemmeno il comune "buon senso" può essere utile.

E' ovvio che fare il genitore è uno dei mestieri più difficili in assoluto: per esempio si può essere severi a sproposito, e plasmare una personalità insicura e cupa, ma si può anche essere eccessivamente permissivi e lassisti a sproposito, e plasmare una personalità viziata, insofferente alle regole, menefreghista, irrispettosa degli altri, e chi più ne ha più ne metta. Mai valse tanto il sacrosanto principio del caso  per caso, o del caso concreto.

Gli psicologi ci confermano che non possono esistere regole prestabilite, semplicemente perché ogni figlio è diverso dall'altro, e necessità di un'educazione su misura per la propria individualità, consigliandoci di non essere né troppo autoritari, né troppo permissivi, ma chiedendoci di essere "autorevoli".


















Anche questo però è un concetto tanto saggio quanto generico: provate voi ad essere autorevoli e non autoritari quando un bambino fa i capricci: che gli fai vedere il diploma di laurea o di maturità per convincerlo che bisogna ubbidire ai genitori? Non credo. Ovviamente si tratta di una battuta (ammesso che la laurea serva ancora a qualcosa), ma è chiaro che in alcuni casi bisogna essere per forza autoritari, sia per avere delle risposte educative concrete, sia perché la mediazione ed il dialogo vanno portati avanti fino a che c'è spazio, e non certo quando il bambino o il ragazzo si rifiuta a priori di prenderli in considerazione.

La legge ovviamente risente di questa "giustizia del caso concreto" e per questa ragione si limita a darci precetti generici, molto saggi, ma assai poco utili in concreto: prendiamo gli artt. 315 bis e 316 del  c.c. che ci parlano dell'educazione dei figli, dei nostri doveri, e anche dei doveri dei figli stessi.

Vanno educati ed indirizzati nel rispetto  dei limiti delle loro "possibilità", cioè la legge ci dice - in primo luogo - che non possiamo pretendere dai nostri figli quello che ci piacerebbe a noi che diventassero, ma dobbiamo rassegnarci a quello a cui possono in concreto aspirare; per altri versi se un bambino o una bambina sono particolarmente dotati,  la legge ci chiede di assecondare le singole inclinazioni e di farci in due per consentirgli di ottenere ciò a cui potrebbero aspirare.

Anche in questo caso è difficile capire a priori quali siano queste "possibilità" e queste inclinazioni e se persistano sempre nell'arco della crescita del figlio, oppure se mutino in un senso o nell'altro, così come, in generale, è sempre difficile prendere una decisione per qualcun altro, quando è già difficile prenderla per noi stessi.

La vita però è così, e se non decidessimo per noi o, peggio, per i nostri figli, forse vivremmo ancora nelle caverne ed avremmo una specie di figli stile paese dei balocchi. 

Interessante comunque che le norme più recenti a proposito delle scelte educative dei figli mettano il minore al centro del processo decisionale che lo riguarda, nel senso che  legge  chiede, sia a noi genitori, che al giudice, quantomeno di ascoltare il minore che abbia compiuto i dodici anni (o anche di età minore se sia accertato che ha capacità di "discernimento") nelle questioni che lo riguardano, e questo è un buon consiglio sull'educazione dei figli: ascoltarli e parlare con loro non è mai sbagliato ed aiuta genitori e figli a crescere insieme, condividendo le scelte di fondo. 

Ma come ci si deve comportare quando il figlio compie un atto o pone in essere una condotta che è sbagliata socialmente e moralmente,  meritando una punizione esemplare ?

In generale sono caldamente sconsigliate le punizioni corporali: la dottrina e la giurisprudenza hanno compiuto una evoluzione piuttosto chiara che non lascia spazio a tentennamenti.

In precedenza infatti i giudici erano piuttosto permissivi, nel senso che il c.d. ius corrigendi - ovvero il diritto dovere dei genitori di punire i figli a fini educativi -  veniva ritenuto una vera e propria esimente ex art. 51 del codice penale (esimente per esercizio di un diritto) per i reati di ingiuria, minacce, lesioni e percosse.

Oggi però non è più così:

 Cass. pen. Sez. V, 10-10-2012, n. 45859 (rv. 254835)
LESIONE PERSONALE E PERCOSSE

REATO - Cause di giustificazione - Esercizio di un diritto - "jus corrigendi" - Percosse produttive di lesioni ai danni del figlio minore - Invocabilità - Esclusione
Non è invocabile l'esercizio dello "jus corrigendi" da parte del genitore il quale, ancorché con finalità educative, compia nei confronti del figlio minore atti violenti consistenti in percosse reiterate e produttive di lesioni. (Rigetta, Trib. Torino, 01/07/2011)
FONTI 
CED Cassazione, 2012  

Vabbè, direte voi, atti violenti reiterati.. questo avrà rotto qualche braccio oppure avrà mollato sganassoni alla Bud Spencer... certo, bisogna andarci piano, ma attenzione: nel concetto di "lesione personale" teoricamente c'è ricompreso  anche l'arrossamento per il ceffone, per l'orecchio tirato, insomma qualsiasi forma di contatto fisico che si riferisca ad un atto potenzialmente violento produttivo di un qualche trauma in senso medico legale...

Dite che mi sto spingendo un po' troppo in là e che uno schiaffo lo abbiamo dato tutti ?

Certo, che è così, e sono d'accordo che sul piano umano non si dovrebbe rimproverare nulla ad un genitore che reagisce ad una condotta sbagliata del figlio con un ceffone, ma sul piano giuridico non è  detto che si produca lo stesso risultato assolutorio.

Potrei anch'io dire "quando ce vo ce vo" oppure fare considerazioni comuni della serie siamo cresciuti tutti con qualche sganassone di troppo ed eccoci comunque qui, ben cresciuti ed educati, cittadini consapevoli e vaccinati, però rimane il fatto che potenzialmente si possono causare seri danni (anche non prettamente fisici) ad un minore anche cresciutello quando lo schiaffo o il calcio cominciano ad essere un abitudine ed una reazione normale ad una condotta del minore da contrastare. Un abitudine che spesso non ci si rende bene conto di avere acquisito, e che matura in modo subdolo, giorno dopo giorno.

Fra l'altro non meno rischioso per la fedina penale del genitore è l'evitare schiaffi e botte varie, adottando punizioni alternative, che abbiano ad oggetto limitazioni della libertà personale. 

Ammessa per certo la punizione "non ti mando qui, non porto là" non tutte le "coercizioni" sono ammesse, ed in particolare quelle che costringono il minore ad adottare contro la sua volontà condotte umilianti o di segregazione, come per esempio essere costretti a rimanere chiusi a chiave nella propria stanza per tot tempo e simili. In un caso che mi ha particolarmente colpito per la severità della giurisprudenza è quello che vi riporto qui sotto: addirittura essere condotti con la forza dal nonno a chiedergli scusa per averlo insultato poco prima integra, secondo questa giurisprudenza, il reato di violenza privata.

Questo il caso:

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18/09/2012) 07-11-2012, n. 42962
TRIBUNALE DEI MINORENNI
Tribunale per i minorenni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente -
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere -
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere -
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G.M.V., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/04/2011 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'Angelo Giovanni, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 20 aprile 2011 la Corte d'Appello di Bari, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, ha riconosciuto C.G. responsabile del delitto di violenza privata ai danni della figlia minore C.S., per averla costretta con la forza a seguirlo presso l'abitazione del nonno paterno; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
1.1. Ha negato quel collegio che potesse applicarsi la scriminante dello ius corrigendi, osservando che l'esercizio di esso, nei limiti in cui sia eventualmente configurabile, deve concretarsi in modalità lecite e rispettose della personalità del minore.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia travisamento dei fatti, sostenendo che lo scopo da lui perseguito non era quello di far incontrare la figlia coi nonni contro la sua volontà, ma solo quello di indurla a scusarsi col nonno, nei confronti del quale aveva tenuto giorni prima un comportamento insolente.
2.2. Col secondo motivo eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha motivatamente escluso che la condotta posta in essere dal C. nei confronti della figlia potesse essere legittimata dallo ius corrigendi, osservando che, quali che fossero le finalità educative da lui perseguite, il diritto genitoriale non poteva estendersi fino a farvi rientrare l'uso gratuito della violenza; la costrizione fisica usata nei confronti della minore, obbligata con la forza a seguire il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, e a tal fine letteralmente trascinata per parecchi metri, è stata giudicata eccedente i limiti della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen..
Oltre a ciò, non ha mancato la Corte territoriale di accennare alla condizione giuridica del C., di genitore separato dalla moglie e non affidatario della minore, lasciando intendere che anche sotto tale profilo il dirottamento della figlia dal normale percorso dalla scuola alla casa d'abitazione aveva integrato una violazione di legge.
La linea argomentativa così sviluppata, del tutto immune da vizi di carattere logico e giuridico, non ha trovato alcuna confutazione nel ricorso del C., il quale si è limitato ad offrire una diversa indicazione delle finalità educative da lui perseguite (l'intento di indurre la figlia a chiedere scusa al nonno paterno, piuttosto che di farla semplicemente incontrare con lui), senza in alcun modo contrastare i rilievi mossi dal giudice di merito in ordine alla illiceità delle modalità violente, ed esageratane coercitive con cui era stata condotta. Anche il richiamo, fatto nel ricorso, al permanere della potestà genitoriale in capo al padre non affidatario è fuori centro rispetto all'apparato motivazionale della sentenza impugnata.
2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo.
2.1. Nell'eccepire l'avvenuta maturazione della prescrizione il ricorrente mostra di non tener conto del fatto che, alla data della sentenza di secondo grado, non era ancora decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi - tenuto conto degli atti internativi - dalla consumazione del reato, collocata cronologicamente al 6 marzo 2004.
3. La rilevata inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione verificatasi in epoca successiva a detta pronuncia. Ne conseguono, altresì, le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
4. Stante la minore età della persona offesa all'epoca del fatto, deve disporsi l'oscuramento dei dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012


Ora, al di la del caso concreto ( una sentenza diciamo un po' troppo punitiva), quello che emerge è che la giurisprudenza più moderna di fatto non solo non ammette punizioni corporali o coercitive, ma nemmeno è ammesso insultare in modo volgare i propri figli, infatti si è affermato che:

Cass. pen. Sez. V, 03-11-1994, n. 12521 (rv. 200441)
Fioravanti
INGIURIA E DIFFAMAZIONE
In tema di ingiuria non si profila la scriminante dello "ius corrigendi" quando il tenore dell'espressione offensiva pronunciata, perentorio e rancoroso, oltre che di inusitata e brutale volgarità, sia tale da escludere ogni possibilità di ipotizzare un semplice rimprovero rivolto a fini educativi. (Fattispecie nella quale il padre aveva apostrofato la figlia minore con le seguenti espressioni: sei ancora vergine? sei una p...., con quante persone sei andata a letto?).
FONTI
CED Cassazione, 1994
Cass. Pen., 1996, 1162 

A me personalmente non verrebbe mai in mente di fare una scenata simile così volgare, e così credo anche alla maggior parte di voi, però è chiaro che in un'altra situazione di tensione e di confronto, specialmente nell'età dell'adolescenza, in cui i nostri figli mettono a dura prova la nostra pazienza, ci potrebbe pure scappare una parola più pesante del previsto, che vada al di là del dare del cretino o dello scemo al proprio figlio. Tale evenienza è da evitare, perché è considerata reato a tutti gli effetti.

Rimane un'ultima norma da esaminare ovvero l'art. 571 del c.p. che nella rubrica recita abuso dei mezzi di correzione ed è riferita a tutti quei soggetti che hanno responsabilità sui minori, dai genitori ai maestri, dai parenti affidatari agli educatori di ogni genere.

Dice l'art. 571 c.p.:

c.p. art. 571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi [c.p. 31] .
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583 , ridotte [c.p. 63]a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [c.p. 29, 32] .

Ora, sul concetto di abusare di qualcosa e per l'effetto deriva una malattia del corpo o nella mente si potrebbe aprire una discussione addirittura filosofica che per vostra fortuna eviteremo in questo post.
Per il momento esaminiamo semplicemente la disposizione che si basa su una prima distinzione: l'abuso puro e semplice dei mezzi di disciplina, e quello più grave al secondo comma, in cui oltre al mero abuso subentra una lesione semplice o grave, o addirittura la morte; per questa ragione è un abuso ovviamente punito più severamente.

Ma quando è che si abusa dei mezzi di correzione? Facile rispondere quando il bruto spacca un labbro ad un bambino di quattro anni che con petulanza chiede di comprare le caramelle, ma che succede se reagisco ad una ragazzo di sedici anni che mi minaccia chiedendomi soldi in continuazione diciamo per andare a giocare al video poker?

Purtroppo la giurisprudenza non ci aiuta gran ché:

Cass. pen. Sez. VI, 19-03-2014, n. 15149
F.S.
ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONEMINORI AGLI EFFETTI PENALI
In tema di abuso di mezzi di correzione e di disciplina, mentre non possono ritenersi preclusi quegli atti di pressione morale adeguati alle finalità di rafforzare la proibizione di comportamenti di indisciplina gratuita o insolente idonei a minare la credibilità e l'effettività della funzione educativa, o anche quelli di coercizione fisica meramente impeditivi di condotte violente da parte del discente, integra la fattispecie criminosa p. e p. dall'art. 571 c.p. l'uso di un mezzo fisico, psicologico o morale, il cui effetto sia l'umiliazione del soggetto passivo. La ratio di una tale previsione risiede nella finalità educativa che deve esercitarsi in coerenza con un'evoluzione traumatica della personalità del soggetto cui è rivolto. Ove il soggetto passivo sia un bambino, il termine "correzione" deve intendersi quale sinonimo di educazione mentre, l'imposizione di una condotta fisica, di per sé gravemente umiliante, al di là degli intenti educativi, corrisponde oggettivamente alla riproduzione di un dileggio del minore.
FONTI
Massima redazionale, 2014 

Cosa significhi esattamente questa recente massima lo vedete da voi. Tutto ed il contrario di tutto. Diciamo che si pone molto l'accento sull'umiliazione e sul fatto che le uniche condotte violente ammesse sono solo quelle "impeditive" della violenza che il minore stesso potrebbe compiere, mentre la decisione evidenzia che ben si può abusare dei mezzi di correzione persino con mezzi di coercizione morale (il famoso ricatto morale) e/o psicologica che esulino dalla funzione educativa. E quando  i mezzi di correzione (rectius educazione) "esulino" in concreto è difficile da dirsi, salvo casi estremi ed eclatanti.

C'è da dire che questa massima si riferisce non al caso del genitore, ma a quello del maestro, che aveva obbligato il minore a girare carponi per l'aula e ad emettere grugniti di maiale, ed è chiaro che ciò fosse gratuitamente umiliante, ma è comunque facile umiliare un bambino o anche un ragazzino davanti a suoi "pari", ed è cosa alquanto usuale nella realtà genitoriale di tutti i giorni: può anche integrarsi con offese reiterate nemmeno tanto pesanti, quali stupido o cretino, oppure con privazioni emarginanti, quindi occhio all'umiliazione in generale e davanti ad altre persone in particolare.

CONCLUSIONI

Il principio della massima (comunque valido anche per il genitore) e più in generale la stragrande maggioranza degli ultimi orientamenti della giurisprudenza ci suggeriscono di evitare il più possibile non solo l'atto violento, ma anche l'offesa e/o l'umiliazione gratuita davanti ad altri (percosse pubbliche, sceneggiate davanti ad altri, ecc.) rispettando la dignità dei figli anche quando ci "levano le botte dalle mani".

A questo punto verrebbe da chiedersi ma questi giudici sono mai stati anche genitori o sono dei robot perfetti? 

Ovviamente anche loro sono uomini, ma la giurisprudenza  ci  deve necessariamente sconsigliare di usare i mezzi tradizionali dello schiaffone violento e proditorio e riconosce solo la possibilità di esercitare la c.d. modicissima vis, ovvero lo scappellotto o l'opposizione fisica a casi estremi (come la legittima difesa per sé o per altri, o la coercizione fisica per evitare atti avventati ecc.), ma comunque è bene ricordare che ci si muove sempre su un terreno estremamente scivoloso e dai contorni molto incerti ed aleatori, dunque evitiamo atti di reazione fisica il più possibile e agiamo sempre con prudenza e moderazione, contiamo fino a cinque prima di perdere la pazienza, cercando di punire i figli sempre con dispiacere e mai sull'onda della rabbia cieca ed irragionevole, o peggio solo per riaffermare la nostra supremazia in famiglia.

Facile a dirsi, difficile a frasi.

Un saluto e per sdrammatizzare il giusto divertiamoci con  gli sganassoni più spassosi del cinema di qualche tempo fa...

Sganassoni di Thomas Milian a Bombolo.




venerdì 21 marzo 2014

Etilometro: come difendersi durante la misurazione e nelle fasi successive.

Cominciamo a parlare di legge, diritto e giurisprudenza, cercando di utilizzare toni divulgativi e pratici, affinché anche i non addetti ai lavori possano interessarsi a simili questioni, magari con un argomento di interesse generale, su cui si possano dare consigli utili a chiunque.

Il topic ideale sotto questo profilo è l'etilometro, o alcoltest, che dir si voglia.

Infatti, anche se avete avuto la fortuna di non dover mai sostenere nella vostra vita simile accertamento, vi sarà capitato molto probabilmente di averne comunque sentito parlare, vuoi perché è successo a un vostro amico, o al figlio del vostro amico, oppure per averne sentito parlare in televisione, per i gravi incidenti stradali che spesso gli ubriachi o i drogati causano quando si mettono al volante.

L'etilometro usato in Italia è uno strumento di misurazione del tasso alcolemico generalmente inaffidabile.

Va premesso e tenuto ben presente che ogni caso ha le sue caratteristiche e le sue peculiarità, pertanto il presente post va utilizzato a titolo meramente informativo, mentre vi consiglio vivamente, se dovesse succedervi di incappare in un simile tipo di problema, di farvi assistere sempre da un avvocato (e perché no dal sottoscritto magari...), che vi può sicuramente consigliare al meglio caso per caso.

Per quanto mi riguarda ho affrontato diversi casi di guida in stato di ebbrezza (a studio ce n'ho un vero e proprio "mazzetto"), ma il primo consiglio che posso darvi per eliminare alla radice il problema è evitare di bere nel modo più assoluto quando guidate.

Embè ? - Direte voi -  ci fai pure un post per dire che il modo migliore per difendersi dall'etilometro è non bere quando si deve guidare? Lo sapevamo già da soli!

In realtà il consiglio è solo apparentemente banale, perché spesso si è convinti che un semplice aperitivo leggermente alcolico, oppure il "peroncino", ovvero il famoso bicchiere di vino a pasto e poco più, non causino problemi di sorta, invece posso dirvi che mi sono capitati parecchi casi in cui le persone che ritenevano di essere assolutamente sobrie utilizzando questi limiti "spannometrici", sono poi risultate positive e hanno passato un sacco di guai.

La prima cosa da sapere infatti è che lo strumento dell'etilometro o alcoltest concretamente e principalmente utilizzato dalla nostre forze dell'ordine per fare questo tipo di accertamenti è, o meglio, era costruito (perché oggi ne costruisce un modello assai più evoluto) da una ditta tedesca, la Drager, ed il modello in uso è appunto il Drager MKIII 7110.



Questo tipo di strumento si è rivelato una vera e propria disgrazia, soprattutto per gli automobilisti innocenti, che appunto hanno avuto la sfortuna di subire la misurazione con questo apparecchio che non soltanto secondo la mia opinione è ritenuto da molti totalmente inaffidabile.

In Israele, per esempio, questo strumento è stato completamente bandito, dopo che si è scoperto che scambiava per bevanda alcolica un semplice succo d'ananas!

Questa notizia, che già di per sé ha del clamoroso, era perfino rimbalzata in Italia e pubblicata dal quotidiano La Stampa, ma è stata completamente ignorata dai media e dai giornalisti, ma soprattutto non è stata minimamente presa in considerazione da chi avrebbe avuto il preciso dovere di preoccuparsi di un fatto così grave e  sconvolgente, se non altro perché questo inaffidabile strumento viene ampiamente utilizzato per condannare la gente, togliergli la patente, sequestrare e confiscare l'autovettura di proprietà !

Personalmente non ritengo che si tratti di semplice svista di magistratura italiana e ministero dei trasporti italiano, ma che ci sia una certa consapevolezza di questa realtà sconvolgente e che tuttavia non si voglia prendere la decisione seria che ha preso per esempio lo stato di Israele, da un lato, per la forte pressione mediatica che c'è sugli incidenti stradali causati dagli ubriachi al volante, e, dall'altro lato, perché probabilmente non vi sono risorse sufficienti per poter svolgere una seria lotta contro la pirateria della strada, basata su strumenti alternativi molto più seri ed affidabili, e quindi si preferisce colpirne uno per educarne cento, senza che interessi gran ché accertare approfonditamente se la singola persona nel singolo caso fosse in realtà più o meno innocente.

Non credo infatti che alti magistrati e dirigenti della pubblica amministrazione abbiano potuto seriamente ignorare quello che successe al Ministro Zaia (e al cantante Albano) durante la trasmissione di Porta a Porta del 29/9/2009,  e quindi davanti a milioni di italiani: in quella trasmissione, l'allora Ministro Zaia segnò la bellezza di 2,34 g/l (praticamente coma etilico, per poi segnare 0,09 nella seconda prova)  per essersi bevuto due soli "cozzi" di vino rosso, come si dice dalle mie parti...

Fra l'altro, esistono degli studi di medicina legale che hanno contestato in radice la possibilità di accertare in modo scientifico la quantità esatta di alcol assunta in base all'espirazione polmonare, perché tale metodologia è troppo soggetta a variabili fin troppo incontrollabili, che possono cambiare di diversi "punti" l'esito rispetto al tasso etilico reale; al massimo, questo tipo di metodo è per lo più utile per stabilire se si è bevuto o meno, o se si è bevuto poco o tanto, ma comunque sempre in modo piuttosto grossolano.

Lo stato della legge oggi sulla guida in stato di ebbrezza.

In Italia, invece, proprio su questo contestato metodo di accertamento del tasso alcolemico per mezzo dell'analisi dell'aria polmonare espirata ci abbiamo persino costruito sopra le legge, ed assai dettagliata per di più, con limiti precisi di grammi di alcol per litro, che determinano anche pene molto severe a carico dei responsabili  a seconda dei rigidi ed inderogabili limiti che vengono superati, fra cui la confisca del mezzo di proprietà (che uno magari si è comprato con sudatissime rate e/o che deve ancora finire di pagare), e con la sospensione della patente di guida, per periodi piuttosto lunghi, in alcuni casi superiori ai due anni!

La norma è infatti quella dell'art. 186 del codice della strada che consta di ben nove commi, compresi bis e ter vari, che rendono la disposizione alquanto complessa, e di difficile digestione mnemonica, tanto che non manco mai di andarmela a riguardare ogni volta che me ne devo occupare, anche perché ha subito molte modifiche dalla sua originaria entrata in vigore (1992).

Queste modifiche sono avvenute sempre sull'onda dei vari momenti di spinta mediatica, dalle stragi del sabato sera, agli omicidi stradali più eclatanti, ed hanno determinato un inasprimento piuttosto severo delle pene generando non poco caos sulla legge applicabile al momento del commesso reato.

C'è anche da aggiungere che questo furore punitivo ha vissuto anche momenti di riflusso, quando ci si è alla fine resi conto dell'esagerazione cui si era giunti, come quando, da ultimo, nel 2010 è stata introdotta la "scappatoia" molto utile - avvocatescamente parlando - della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (art. 186 c.d.s. comma 9-bis), sostanzialmente per evitare al reo le sanzioni più dure almeno la per la prima volta che si viene sorpresi non proprio sobri al volante e non si è causato un incidente stradale.

Quello che dovete comunque tenere presente è che la legge distingue quattro principali ipotesi, arricchite da parecchie aggravanti, che i fissati potranno approfondire andandosi a leggere la norma nel dettaglio, ma che sostanzialmente si riassumono così: 1) da 0 grammi litro a 0,50 l'avete scampata bella non vi succederà niente perché siete nella zona di tolleranza; 2) da 0,51 a 0,80, siete brilli, cominciano ad essere dolori; siete nella fascia amministrativa; scampate il processo penale, ma vi beccate una sanzione pecuniaria piuttosto salata che va da €. 500,00 (il minimo!) a €. 2.000,00, ma soprattutto il poliziotto o il carabiniere deve comunque ritirarvi la patente che poi verrà sospesa da tre a sei mesi, salvo ricorso al giudice di pace territorialmente competente. Sappiate che in ogni caso, anche se trovate un giudice di pace serio e competente, passeranno fra adempimenti vari circa una ventina di giorni prima di rivedere la patente, dando per scontato che il giudice intenda sospendere la sanzione senza attendere la fissazione della prima udienza (caso alquanto raro, anche se qui ad Orvieto mi è riuscito in qualche caso di ottenere); 3) da 0,8 a 1,5 siete ubriachi al volante e quindi siete finiti sulla lista dei cattivi del Pubblico Ministero, passerete il medesimo iter amministrativo del punto due, ma in più avrete il problema del processo penale; la pena è da 800 a 3.200,00 euro (!) e l'arresto fino a sei mesi; ma i problemi principali non saranno costituiti dalla sanzione penale che quasi sicuramente non sconterete mai, ma saranno rappresentati dalle sanzioni così dette accessorie: sospensione della patente di guida da uno a due anni, e soprattutto possibile sequestro del mezzo e successiva confisca, se il veicolo è di vostra proprietà, il che significa che la vostra macchina non la rivedrete più; 4) superiore a 1,5 g/l, siete un pericolo pubblico e quindi vi meritate un multone fino a 6.000,00 euro e l'arresto da sei mesi ad un anno; sanzioni accessorie raddoppiate e se siete recidivi nel biennio la patente viene addirittura revocata, e la rivedrete solo dopo lunghi iter presso diverse commissioni mediche, e dopo essere tornati alla scuola guida, ma non prima di aver terminato i periodi di sospensione. Un disastro.

Come difendersi: nella fase della misurazione e nelle fasi successive.

Premessa: è giusto processare gli ubriachi che si comportano da incoscienti e togliergli la patente.

Spesso nel mio lavoro vengo visto dalla controparte sia pubblica che privata come una specie di delinquente legalizzato, perché complice della persona che sto difendendo, in quanto cerco di fargliela passare liscia. Magari faremo un altro post per cercare di convincervi perché è sbagliato pensarla così, ma nel frattempo vorrei volentieri evitare un equivoco che spesso mi capita facendo la professione: non sto dalla parte di chi si ubriaca e ama imboccare l'autostrada contromano per sentirsi figo o cose del genere (anche se ho accettato la difesa di un caso simile), ma considerata l'attendibilità media dell'etilometro ed i casi concreti che mi sono capitati, mi schiero invece volentieri dalla parte di chi si è fatto un bicchiere e viene scambiato per brillo, o peggio per ubriaco fradicio e simili, mentre magari ha avuto solo la cattiva idea di andare fuori a cena con gli amici.

Fase della misurazione: il tempo è il vostro migliore alleato.

Se avete gozzovigliato con gli amici del liceo fino a tarda notte, o siete da poco usciti dalla disco assaggiando tutti i cocktail alcolici che il barman vi propinava, la cosa migliore da fare è aspettare il più possibile prima di mettersi alla guida, anzi, se c'è un alberghetto nelle vicinanze o un taxi disponibile vi consiglio caldamente di approfittare...

Più aspettate, e più avrete possibilità di superare l'alcoltest nel modo migliore anche se non è detto che sia il modo più veritiero.

La metodologia utilizzata dal Drager implica infatti la regola della curva di Widmark, che in sostanza prevede una prima fase, in cui il tasso alcolemico aumenta molto velocemente, in modo esponenziale; la fase centrale prevede invece una caduta intensa ma graduale del tasso e poi la fase finale, in cui il tasso si avvicina molto lentamente allo zero.

La curva di Widmark
Molti ritengono che questa curva non rispecchi affatto la corrispondente quantità di alcol nel sangue, specialmente se si richiede una misurazione precisa del tasso alcolemico; anzi secondo alcuni esistono dei picchi nella fase iniziale che mostrano un tasso assai superiore rispetto a quello reale, e invece accade spesso che vi siano degli sbalzi al ribasso nella fase terminale di questa curva, sempre rispetto al vostro tasso etilico reale, che dunque potrebbe essere anche maggiore di quello segnato dall'alcoltest.

Diamo quindi per scontato che non avete voluto ascoltare il consiglio di non bere affatto, e diamo anche per scontato che vi siete messi subito a guidare appena usciti dal ristorante/discoteca/locale dopo aver bevuto e tac! Paletta. Cosa fare? Guadagnate più tempo possibile prima di espirare nell'alcoltest, cercate il libretto, la patente, insomma guadagnate tempo!

Comunque, prima cosa, se siete in voi, comportatevi bene; il carabiniere / poliziotto / vigile sono lì per lavorare, e perché glielo hanno ordinato; ci sono anche gli accertatori che peccano di zelo, diciamo, ma poi vedremo come comportarci senza perdere calma e lucidità, che sono le nostre migliori armi difensive. Se invece trasformate l'accertamento in una specie di G8, avrete soltanto a rimetterci, con la possibilità di beccarvi la contestazione di altri reati e altre sanzioni (resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi ad accertamento, ingiurie minacce a pubblico ufficiale ecc. ecc.)

Seconda cosa, se l'operatore vi chiede se avete bevuto, dite la verità, anzi vi conviene dire che avete bevuto da pochissimo e che siete partiti da poco.

Questo per due motivi: 1) primo a nessuno piace essere preso in giro, e per un operatore esperto è facile capire al volo come stanno le cose, se non altro perché se dite le frescacce vi sottoporrà di sicuro al c.d. "precursore",  un apparecchietto in cui si soffia e dà un risultato del tipo bevuto sì, bevuto no. E' chiaro che se avete detto una bugia di sicuro vi sottoporrà all'alcoltest, mentre se avete detto subito che avete bevuto, vi siete comportati con educazione e rispetto, e magari dovete fare solo pochi chilometri per andare a casa, forse l'operatore vi lascerà andare senza farvi l'alcoltest.

2) Vi converrà comunque dire che avete appena bevuto e poco, perché se vi vogliono comunque fare il test, chiedete di farlo a distanza di almeno quindici minuti come è previsto nelle istruzioni in dotazione a quasi tutti i reparti delle forze dell'ordine (pag. 8 paragrafo "impiego pratico"); in questi quindici minuti il vostro tasso potrebbe scendere magari sotto lo 0,49, oppure passare da 0,85 a 0,75, o magari scendere sotto 1,50, specialmente nel corso della seconda prova che va fatta a distanza di ulteriori 5 minuti (e sono venti...).
IMPORTANTE: mi è capitato un caso in cui il Maresciallo dei Carabinieri ha imposto al malcapitato di fare immediatamente il test perché - a suo dire - sia la Prefettura, che la Procura del luogo, avevano imposto direttive precise, sostenendo che il ritardo "potrebbe falsare il test".
Premesso che mi pare logicamente impossibile "falsare" il test - perché mi si potrà dire qualsiasi cosa, tranne che in cinque minuti, ma persino in un quarto d'ora, un ubriaco fradicio possa tornare brillo, o una persona brilla possa tornare sobria - se vi dovesse capitare di subire simile prepotenza, non perdete la calma, ma con  la giusta dose di cortesia e fermezza chiedete subito - prima di soffiare - che la cosa non è corretta e volete poi rilasciare dichiarazioni a verbale del seguente tenore: "Ho fatto presente all'operatore che avevo bevuto pochi minuti prima di sottopormi al test ed ho chiesto di attendere quindici minuti prima di effettuare la prova come da istruzioni del Drager, ma l'operatore si è rifiutato di attendere".
Con questa operazione potreste mettere in difficoltà il solerte accertatore che generalmente non ama farsi "sporcare" il verbale con simili dichiarazioni, oppure nel caso in cui l'accertatore intenda procedere ugualmente metterete le basi per la vostra futura difesa.

3) Se vi informano della facoltà di farvi assistere da un difensore, approfittatene! Se potete, e se avete un amico come me che vi risponde anche alle 4 di notte al cellulare e può giungere "senza ritardo" sul posto ed assistere alla misurazione, fatelo assolutamente!
Vi costerà qualcosa in più in termini di parcella, ma forse riuscirete a guadagnare anche più del quarto d'ora che vi spetterebbe. Se l'operatore si rifiuta di attendere l'arrivo del difensore che sta per arrivare, fatelo rilevare a verbale, come sopra. Il tutto naturalmente se non siete a Vittorio Veneto o a Canicattì nel qual caso è un po' difficile che un avvocato che vive nel centro Italia possa arrivare "prontamente" o "senza ritardo"...
Se invece omettono di avvisarvi di tale facoltà di assistenza, fatelo rilevare ai vostri passeggeri e poi, dopo che avete soffiato, chiedete di farlo risultare a verbale; se vi riesce siete a cavallo, perché questo è il solo caso di inutilizzabilità totale nel processo penale del risultato dell'etilometro!

La fase del ritiro della patente.

La norma che regola in questa fase il tutto è l'art. 218 c.d.s.., ovvero l'art. 223 c.d.s. se il tasso alcolemico rilevato rientra nel range del reato, e quindi se il vostro test ha segnato più di 0,80 g/l.
Non ci sono santi: se siete positivi (quindi più di 0,51 in entrambe le prove) vi verrà ritirata la patente, lo prevede espressamente il codice e non c'è niente da fare. Almeno per quella sera.

Se il vostro alcoltest è "amministrativo", ovvero sotto 0,80, e dunque si applica l'art. 218 c.d.s., già dal giorno successivo potete fare domanda per ottenere un permesso particolare dal prefetto, a condizione che: a) non abbiate causato un incidente stradale, abbiate bisogno di spostarvi in macchina per forza per raggiungere il posto di lavoro, o altri casi limite tipo siete beneficiari della legge 104; b) la seconda cosa che potete fare è venti giorni dopo: il nostro ordinamento prevede infatti una garanzia per il cittadino che va rispettata: un provvedimento motivato che confermi l'operato di chi vi ha ritirato la patente. L'art. 218 c.d.s. prevede che il Prefetto territorialmente competente vi mandi a casa (notifichi) una ordinanza con cui vi irroga la sospensione della patente per un tempo predeterminato, e lo deve fare in "tempi certi" (purtroppo se li contano un po' come gli pare), ovvero entro quindici giorni dalla trasmissione del verbale e degli atti che dovrebbe avvenire entro i cinque giorni successivi dal ritiro; quindi, sulla carta,  se entro venti giorni non ricevete nulla potete richiedere la restituzione della patente immediatamente al Prefetto, e lo potete fare senza avvocato, scaricando i tanti moduli che si trovano in rete, ma attenzione agli articoli citati perché non tutti riguardano il caso in questione.

Se invece il vostro alcoltest è "penale" (più di 0,80), allora la questione si complica, e la patente ve la può ridare solo il giudice di pace, qualora accerti che è trascorso troppo tempo dal ritiro, cui non sia seguita tempestivamente anche l'ordinanza provvisoria di sospensione della patente ex art. 223 c.d.s., secondo la discrezione del giudice, che comunque non è puramente arbitraria.

La fase del ricorso al Giudice di Pace.

Attenzione: nella fase del ritiro della patente la domanda di restituzione della patente ritirata cui non è seguita nei termini la notifica dell'ordinanza di sospensione della patente da parte del prefetto, va fatta sempre e comunque entro il ventunesimo giorno, perché poi la mancata restituzione da parte del prefetto dovrà essere il primo motivo di ricorso da proporre davanti al giudice di pace territorialmente competente.

Se invece il vostro alcoltest è penale va verificato se nel verbale di ritiro della patente sia stato dato l'avviso che potevate farvi assistere da un avvocato durante la fase di misurazione, o se vi è stato ingiustamente impedito.

Inoltre andrà sottoposto al vaglio del giudice di pace il tempo trascorso fra il ritiro e la emissione dell'ordinanza di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 c.d.s..

I termini per proporre il ricorso sono di giorni 30 dalla notifica dell'ordinanza del prefetto ovvero di sessanta giorni dal verbale; il ricorso lo potete depositare nella cancelleria del giudice o anche spedirlo per posta. Potete anche difendervi senza avvocato, ma ve lo sconsiglio, perché comunque andranno applicate le norme di procedura civile tipiche di quel giudizio, con diverse trappole, fra cui la necessaria vostra presenza alla prima udienza.

E' importante tenere anche presente che si parla del giudice di pace, che non è un giudice togato (ovvero che ha vinto un concorso in magistratura) ma è una specie di giudice onorario; qualche volta si trova il giudice sveglio, capace e in gamba, altre volte si trova un avvocato che fa il giudice di pace diciamo non per scelta, oppure qualche laureato derivato da altre amministrazioni che a tempo perso fa il giudice di pace.

Può quindi capitare che il giudice non abbia ben presente quello di cui si sta discutendo, e mi è capitato di dover appellare per poter avere una risposta positiva o, in caso di risposta negativa, averne una almeno minimamente logica e conforme al diritto.

D'altro canto c'è da considerare che il giudice di pace viene retribuito in base al numero di procedimenti che tratta e alle sentenze che redige, e dunque, generalmente, sono piuttosto propensi ad accettare i ricorsi, proprio per incentivare i cittadini a ricorrere e dunque ad avere il maggior numero di procedimenti possibile da definire.

Insomma non è detto che la ciambella riesca con il buco, o riesca subito tale, diffidate, comunque, da quegli avvocati o praticoni che vi dicono che non hanno mai perso una causa su questo argomento....

Il ricorso però va fatto se non altro perché non avete nulla da perdere, a meno che non eravate talmente "cotti" che è meglio tacere, vuoi per pudore, vuoi per risparmiare tempo e denaro, ed il miglior consiglio sul punto ve lo può dare soprattutto l'avvocato.

Accanto ai motivi formali va sempre contestato il merito dell'accertamento, ovvero che voi foste effettivamente ubriachi, questo perché così facendo si consente al giudice di annullare l'accertamento anche sotto altri profili, volendo anche diversi da quelli dedotti. Starà a voi, e più preferibilmente al vostro avvocato, decidere quale profilo dedurre, ma quello della sostanziale inattendibilità dell'alcoltest è il mio preferito.

Quando redigete il ricorso chiedete sempre di sospendere la sospensione della patente (scusate il gioco di parole) allegando gravi motivi (di salute, di lavoro, o anche di studio, evitando magari di dire che la patente vi serve per andare in macchina a cena con gli amici del circolo...), e se potete, andate ad illustrare personalmente al giudice di pace i gravi problemi che vi affliggono, o l'ingiustizia subita, chiedendo un appuntamento al cancelliere, o a chi per lui, perché il contatto personale con il giudice di pace è previsto ed è sicuramente cosa ben fatta.

La fase del processo penale.

Come già ho detto sopra, a meno che non siate pluripregiudicati per altri reati, non sconterete quasi mai la sanzione penale prevista dall'art. 186 c.d.s. perché minimo vi spetterà la sospensione condizionale della pena quindi tranquillizzatevi, da un lato, ma preoccupatevi, dall'altro lato, soprattutto delle sanzioni c.d. "accessorie" come la sospensione della patente, che si sommerà a quella già scontata appena ritirata la patente (salvo conguagli), e soprattutto occhio alla confisca del veicolo che, in alcuni casi, può fare veramente male, al portafoglio, perché l'auto è nuova e ancora da pagare, o magari è di grossa cilindrata e quindi è costata non poco, e può fare male anche alla qualità della vita, perché potrete trovarvi a mendicare passaggi a qualche pietoso per farvi scarrozzare a destra e a manca.

In realtà ultimamente le procure italiane proprio poggiando sull'evidenza della prova costituita dall'alcoltest e dalla struttura della legge, tendono ad utilizzare lo strumento del decreto penale di condanna, che in realtà è una specie di "non processo".

Vi arriva a casa generalmente dopo circa sei mesi dal fattaccio una innocua busta verde con su scritto "atti giudiziari" e vi sembrerà che abbiate preso solo una multa -salata- da pagare; magari da poco avete avuto anche la restituzione della patente sospesa e quindi qualche sprovveduto di voi (a me è capitato più di un cliente così) potrebbe pure pensare: "oh, mi è andata bene mi fanno pagare la multa e basta!".

In realtà non dovete attendere nemmeno un microsecondo per telefonare al vostro avvocato di fiducia che avrà solo quindici giorni per fare opposizione al decreto da quando avete ricevuto l'"innocua" busta verde che sta per confiscarvi la macchina con cui avete commesso l'illecito - se di vostra proprietà - e sta per riprendersi per la seconda volta la vostra patente! Okkio quindi, mi raccomando okkio!!

Le varie strategie difensive: a) il contenimento del danno; b) la tattica del rinvio;

Affronterò l'argomento a volo d'uccello perché le variabili del processo penale sono parecchie e non sempre predeterminabili a priori.

Il post sotto questo profilo non può e non deve avere pretesa di completezza, sia perché non mi sento maestrino di nessuno e sono sempre pronto a rivedere le mie convinzioni, sia perché il mio know how me lo tengo stretto il più possibile.

Ciò detto, e a meno che non abbiate un argomento forte per farvi assolvere, tipo un vizio di forma, o un errore di persona oppure vi abbiano fatto la prova come accadde a Zaia trenta secondi dopo che avete bevuto, oppure abbiate svolto la prova a -1 gradi sotto lo zero celtius, o simili, le due strategie concretamente perseguibili sono rispettivamente quella del contenimento del danno e quella del rinvio.

Questa scelta compete soprattutto all'indagato/imputato, che deve sostanzialmente scegliere se scontare prima possibile la pena e magari ridurla anche alla minima durata, oppure procrastinare il più possibile il tutto, sperando possibilmente in una prescrizione del reato e comunque, più in generale,  sperare che possa succedere un incidente procedurale che mandi all'aria il processo.

La scelta compete al cliente per ragioni ovvie, perché è lui che deve scontare la pena, le sanzioni, ed è sempre lui che paga anche gli onorari! Quindi è lui che può valutare al meglio se farsi subito sei mesi di sospensione della patente oppure aspettare minimo sei sette anni la sentenza definitiva della cassazione, magari perché in questa fase gli serve la patente a tutti i costi ecc. ecc.

L'avvocato in questa fase - secondo il mio parere - deve limitarsi a dare il ventaglio delle possibili opzioni sul tavolo, a cominciare dal fatto se la vettura con cui è stato commesso l'illecito è di proprietà dell'imputato/indagato,
In questa ipotesi, molto probabilmente, l'autovettura è stata sequestrata, e sarà poi definitivamente confiscata.
In questo caso la scelta migliore e la più economica dal punto di vista della parcella da pagare al vostro legale è quella di chiedere la sostituzione della pena del lavoro di pubblica utilità che deve essere concessa dal giudice, salvo che siate recidivi. In questo modo la sospensione della patente viene ridotta della metà, e all'esito del lavoro di pubblica utilità svolto in modo completo, verrà disposta la revoca della confisca del veicolo.

Se addirittura la sostituzione della pena è disposta direttamente nel decreto penale di condanna, si può prendere in considerazione anche l'ipotesi di non fare opposizione ed andare a scontare direttamente la pena, sempre che non abbiate bisogno nell'immediatezza della patente, perché nel qual caso si potrebbe anche fare l'opposizione, svolgere tutti e tre i gradi di giudizio per vedere se c'è un intoppo che manda all'aria il processo (con grande gioia del portafoglio del vostro avvocato), e poi alla fine, semmai, scontare il lavoro di pubblica utilità e la sospensione dimezzata della patente. In questo caso per riavere la macchina confiscata dovrete però almeno attendere la sentenza di primo grado, e ciò in alcuni fori necessita di diverso tempo.

Se invece la autovettura con cui avete commesso l'illecito non è vostra, oppure se non avete più diritto ad ottenere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, allora la cosa cambia decisamente, e si può sperimentare con più tranquillità la tattica del rinvio, sempre che riteniate utile procrastinare la pena da scontare e sobbarcarvi i costi di tre gradi di giudizio. Da notare che anche in caso di prescrizione del reato o di estinzione per altra causa la seconda sospensione non potrà essere evitata, salvo ricorso al giudice di pace, e salvo conguaglio (cfr. art. 224 comma 3^ secondo periodo c.d.s.)

I miei procedimenti pilota e lo stato della giurisprudenza.

La giurisprudenza dei giudici di merito (cioè quelli di provincia) e della Corte di Cassazione sulla guida in stato di ebbrezza è assolutamente severa, eccessivamente severa a mio parere, ed a tratti assolutamente illogica e punitiva.

C'è da dire che in verità questa severità riguarda soprattutto l'accertamento del reato a mezzo etilometro, mentre le sanzioni penali sono tutt'altro che severe, anche nel caso di ubriachi che provocano gravi incidenti stradali con morti e feriti.

Bisognerebbe a mio parere appiattirsi di meno sugli esiti dell'etilometro ed introdurre invece il reato di "omicidio stradale", per cui nel qual caso si deve andare per lo meno in galera nella fase delle indagini preliminari (specialmente se non ci si ferma a prestare soccorso) e poi scontare diversi mesi ai domiciliari e non rivedere per almeno una decina d'anni la patente....ma si sa, siamo in Italia!

Nonostante ciò, di comune accordo con i clienti che assisto, ho coltivato tre procedimenti pilota, che, in futuro, e con esiti ancora da definire, potranno diventare dei metodi difensivi.

Sono tutti e tre incentrati sulla inattendibilità dell'etilometro modello Drager MKIII 7110, ed hanno ad oggetto la erronea assunzione della prova, perché disposta con modalità difformi da quelle previste nel libretto di istruzioni.

Non è utile infatti criticare in sé e per sé l'uso stesso del Drager 7110, perché la giurisprudenza, in modo alquanto ottuso, si limita a dire  che è la legge (art. 274 reg. C.d.s.) che stabilisce  come si deve fare la prova ed è sufficiente che l'apparecchio sia omologato dal ministero, dopo di che, se l'etilometro scambia il succo d'ananas per grappa non gliene può fregare di meno. E ciò è veramente assurdo e auspico che prima o poi si rendano conto di quello che fanno!

Mi sono quindi andato a cercare su internet il libretto delle istruzioni di questo infernale strumento ed ho trovato diverse versioni di diverse istruzioni: in tedesco, in spagnolo ed altre lingue varie, non ho trovato quelle in italiano, salvo quelle che ho fatto produrre ai Carabinieri in giudizio che hanno normalmente in dotazione insieme all'apparecchio.

Tutte però dicono che la prova effettuata nell'immediatezza dell'assunzione non è attendibile; quelle in spagnolo prescrivono anche particolari condizioni climatiche di temperatura e pressione atmosferica, ed impongono di non effettuare il test se il soggetto ha bevuto cocktail alla frutta.... daje....

È curioso che quelle italiane in dotazione alle nostre  forze dell'ordine siano le più "sintetiche" e non contengano affatto le indicazioni assolutamente importanti relativamente ai limiti di temperatura e pressione atmosferica presenti per esempio in quelle in lingua spagnola.

Gli esiti non sono al momento definitivi. In un caso sia il Tribunale di Montepulciano che la Corte d'Appello di Firenze non hanno ritenuto che l'assunzione della prova che potremmo definire "ZAIA" abbiano una qualche influenza sul risultato.

Il Tribunale di Terni invece ha perlomeno ritenuto di dover approfondire l'indagine nominando un perito per verificare l'attendibilità dell'apparecchio dando per scontato che sia avvenuta la prova ZAIA. Vedremo quello che ne verrà fuori, alla prossima udienza di giugno, vi terrò aggiornati.

Il terzo caso pende davanti al Giudice di Pace di Orbetello, purtroppo però il giudice non mi pare molto attento alla problematica, anche se nell'ultima udienza mi sono diciamo decisamente risentito per le sue "performance" non proprio esaltanti e quindi è tornato sui suoi passi decidendo di ammettere la prova per testi tendente a dimostrare che il famoso Maresciallo dei Cc a cui mi riferivo sopra, non ha ritenuto di attendere i 15 minuti previsti nel manuale di istruzioni.

Anche in questo caso vedremo quello che succederà.

Intanto però in data 12/2/2014 è uscita una sentenza della Corte di Cassazione che sembrerebbe tagliarmi le gambe. Questa recentissima sentenza  (Cass. Sez. IV, ud. 30/10/2013, n.ro 6777 dep. il 12/2/2014) ha deciso il caso di un automobilista sottoposto ad alcoltest, che non è riuscito a soffiare bene nel boccaglio dell' alcoltest; bisogna infatti soffiare nel Drager per il tempo previsto (dalla sentenza non si capisce perché non ci sia riuscito), ma comunque pare che nonostante questo problema l'alcoltest avesse segnato valori sopra il consentito. In primo grado (Tribunale di Udine) era stata disposta un perizia addirittura collegiale, ovvero composta di più periti, per stabilire se detti risultati fossero o meno attendibili. La perizia aveva dato esiti ampiamente favorevoli all'imputato, perché ha sostenuto a chiare lettere che non fosse possibile stabilire con certezza se la misurazione corrispondesse al vero. Risultato: assolto. Ma il PG di Trieste ha appellato, e la Corte d'Appello di Trieste - decisamente a sorpresa - ha condannato il malcapitato, sostenendo che comunque l'etilometro aveva segnato un tasso alcolemico fuori legge e questo bastava. Ancora più sorprendente però è stata la Corte di Cassazione che con questa sentenza ha confermato la condanna, con una non-motivazione veramente molto discutibile che si basa sul SOLITO RAGIONAMENTO, per cui siccome l'apparecchio è omologato, non serve a niente che siano state violate le prescrizioni del libretto di istruzione che (udite!Udite!) non disciplinano il funzionamento dell'alcoltest, che invece è disciplinato dal solo art. 274 reg. c.d.s., e questa sì che è una motivazione veramente assurda  che vi allego per chi si volesse dilettare nell'approfondimento.

CONCLUSIONI

Riassumendo: cercate di non bere mai NULLA prima di mettervi alla guida, perché l'etilometro non funziona con la dovuta precisione e non è affatto una garanzia, né per chi viene sottoposto alle prove, né per chi lo usa; nonostante ciò alle istituzioni preposte (sia giudiziarie che amministrative) non interessa affatto questo tipo di problematica; se vi dovesse capitare di subire questo tipo di accertamento cercate prima della misurazione di guadagnare più tempo possibile, perché più tempo passa dall'ultima assunzione, più avete la possibilità di passare nel migliore dei modi il test. Se risulterete positivi non potete opporvi al ritiro della patente, ma in alcuni casi già dal giorno successivo potete richiedere la restituzione della patente; attenzione a tutte le carte che vi vengono notificate a casa, ed in special modo se vi viene notificato un decreto penale di condanna, perché potrebbe valere la pena opporlo per salvarvi dalla confisca del veicolo e/o dalla sospensione della patente di guida. Rivolgetevi sempre ad un avvocato, perché difendersi da soli è economico, ma molto, troppo rischioso, e questo è un caso classico in cui vale il detto: "chi più spende meno spende...".

Sperando di avervi dato un informazione interessante e utile, vi saluto e a presto.



















sabato 8 marzo 2014

Come sto oggi nel mondo.

Anche il mio secondo post avrà natura "generalista" e vorrei parlare della mia situazione generale, facendo un primo bilancio della mia vita, avendo da poco compiuto 46 anni. Al riguardo, ho visto sul web una maglietta con una scritta molto spiritosa sulla condizione dei quarantenni che diceva più o meno: "non sono un vecchio quarantenne ma un diciottenne con ventidue anni di esperienza..."

A parte le battute, non posso nascondermi tuttavia che provo una certa malinconia per la mia giovinezza che si è fuggita tutta via, e mai come oggi "del doman non v'è certezza, chi vuol esser lieto sia..." (poesia di Lorenzo De' Medici adattata...). Del resto non posso dire di ragionare ancora come un diciottennne,  anche perché penso di essere molto cambiato: "panta rei" (Eraclito), ovvero tutto scorre e tutto passa come un fiume, o, come dicono gli U2,  we run like a river to the sea... (The Joshua Tree, One tree hill  per sentirlo gratis su Spotify mentre leggi clicca https://play.spotify.com/track/3hhvJsaNQLfLGY6buy9nyo).

Guido Turreni a 19 anni.
Sul mio privato non dirò molto in questo tipo di sede (per ovvi motivi), ma posso dire che sono abbastanza soddisfatto di me stesso. Sono riuscito a costruirmi una famiglia in questi anni e qualche amico vero, dopo le mie esperienze sentimentali più o meno riuscite e le mie relazioni interpersonali più o meno deludenti. C'è un po' di rammarico perché non mi frequento più con qualche amico con cui ho condiviso la mia fantastica gioventù,  e di cui ho grande nostalgia, ma devo dire, su questo aspetto, che la vita ti fa capire che questo è anche normale, perché le relazioni evolvono naturalmente in un determinato modo, senza che sia necessariamente colpa di qualcuno. C'è poi un po' di rimpianto per alcune scelte radicali in campo sentimentale, che comunque alla fine mi hanno portato esattamente dove sono, ma che oggi, con la mentalità del quarantenne, non rifarei.

Sul piano pubblico invece non sono molto soddisfatto di come mi vanno le cose, sia come professionista, sia come cittadino italiano: dopo aver faticato e lottato non poco per diventare avvocato e poter quindi "rilevare" lo studio di mio padre, mi sono trovato con una professione completamente diversa da quella che mi era stata promessa in gioventù sulla base del brocardo latino che ho utilizzato come titolo di questo blog e che mio padre mi scrisse sull'agenda, in un momento di particolare difficoltà della mia formazione universitaria.

Fides et prudentia, cioè abbi fede e sii prudente, tempus et diligentia, ovvero dai tempo al tempo ed impegnati con la dovuta diligenza, che non è esattamente un carrozza trainata da cavalli in uso nel vecchio west...

Purtroppo però molte cose sono cambiate dai tempi di mio padre. Gli avvocati ormai non sono più considerati come i difensori dei cittadini, che godevano di estimazione generale in quanto erano considerate persone serie di cui ti potevi fidare, perché erano coloro che davano alle persone la consapevolezza dei loro diritti e dei loro doveri.

Oggi gli avvocati sono considerati come una sottospecie di parassiti, avvoltoi (clicca qui per una eloquente dimostrazione), gente di malaffare perché complici dei delinquenti che fiancheggiano, oppure grandi evasori fiscali a prescindere, come diceva Totò, che, nella migliore ipotesi, possono al massimo essere considerati come dei furbacchioni praticoni, quando ti risolvono un problema, o degli emeriti  incompetenti quando non ci riescono.

Capirete che essere definiti in questo ed in altri discutibili modi non solo nella considerazione popolare, ma addirittura dalla maggior parte dei media e della politica, non mi fa affatto piacere e mi piacerebbe fare qualcosa di serio e di importante per riportare un minimo di verità su queste cose.
Purtroppo non è facile lottare contro il pregiudizio ed il luogo comune, considerando che persino l'ex Ministro di Grazia e Giustizia, che non dovrebbe essere l'ultimo arrivato in materia, considera la tua categoria come qualcosa che "bisogna levarsi dai piedi".

Inoltre c'è da considerare che la condizione economica degli avvocati al giorno d'oggi (e per la verità di quasi tutte le altre categorie di professionisti con partita IVA) è decisamente peggiorata rispetto anche a qualche anno fa, a causa di politiche dissennate che si fondano sui pregiudizi di categoria che abbiamo sommariamente indicato prima:  il confronto con mio padre è presto fatto; lui ha potuto realizzare grandi cose nella sua vita professionale. Partendo dalla condizione di figlio di operaio è diventato un ottimo professionista, ha comprato diversi immobili senza mai bisogno di contrarre debiti e mutui, ha mantenuto due figli all'università, ed ha oggi una pensione di tutto rispetto; ed io invece? Beh, lasciamo perdere, diciamo che sono riuscito a non indebitarmi e a pagare le mie imposte, come una specie di schiavo che lavora gratis per un socio tiranno (lo stataccio),  e sono riuscito far sopravvivere dignitosamente la mia famiglia e poco più. Dubito che un domani riavrò indietro i contributi pagati per la mia pensione...

A ciò si aggiunga il fatto che proprio nel momento più importate della parabola professionale di un avvocato  (40-50 anni di età) mi è stato tolto il mio posto di lavoro di elezione, ovvero il Tribunale di Orvieto, con ovvie conseguenze sul mio reddito, e con tutte le responsabilità che devo pure assumermi per i miei clienti.

Che dite, posso essere un po' incazzato dopo che ho studiato una vita per ritrovarmi a 46 anni a ricominciare tutto da capo, a fare circa 180 km al giorno (che questo inverno sono diventati 180 km di nebbia per andare a lavorare a Terni), con la gente che ti guarda di traverso solo perché sei un avvocato, con pochi soldi in tasca, mentre il fisco pensa che sei una specie di sultano del Brunei, e un mare di responsabilità che qualche volta non mi fanno dormire la notte ? Ma chi me lo fa fare?

Abraham Lincon - Avvocato e Presidente degli Stati Uniti,
nonché patrono della fine della schiavitù dei neri d'America
E' chiaro che così stando le cose, ed avendole sapute all'epoca della mia formazione, avrei fatto scelte completamente diverse! Altro che miniera d'oro da sfruttare... altro che "sei un coglione se non ti prendi lo studio di tuo padre..." Ci ritorneremo su questo argomento e anche sugli altri trattati a volo d'uccello magari con altri post più specifici, però posso affermare sul punto che mai detto popolare fu più azzeccato, quando si dice: non è tutto oro quello che luccica...

Anche come cittadino italiano comunque non mi sento affatto soddisfatto.
Su questo aspetto vorrei evitare di fare del semplice qualunquismo, alla movimento cinque stelle, della serie "sono tutti ladri, tutti a casa, vaffanculo a te e chi sei, brutto ladrone di un politico." Ma non voglio nemmeno essere qualunquista con il "Movimento cinque espelle", che ha le sue proposte ed i suoi perché, alcuni dei quali sono assolutamente condivisibili; solo che, per quanto mi riguarda, ho un'idea della società ben precisa in mente, l'idea dello stato liberal democratico, come possono essere gli Stati Uniti, la Gran Bretagna o la Svizzera.

Invece mi ritrovo con uno stato monster, che non solo non ha nulla di liberale, ma assomma in sé il peggio di tutti gli altri stati: la sovranità di una colonia della Germania, l'efficienza giudiziaria della Tanzania, la burocrazia di uno stato dittatoriale, lo stato sociale in default, un federalismo che sembra molto di più la brutta riedizione del feudalesimo e con le imposte al livello di Re Giovanni senza terra ed annesso Sceriffo di Nottingham, che anche se sei in regola ti trova comunque qualcosa che non va, perché la bestia è affamata! Un fiorino !

Mi direte: bene, bravo, ma cosa ci proponi? Un Berlusconi che è responsabile come gli altri di tutto ciò, visto che ha governato per una dozzina di anni?

Incredibile ma vero vi risponderei ancora di sì, anche se non voglio il Berlusconi delle Santanchè o dei Verdini, o quello del governo Monti, o della rielezione della disgrazia delle disgrazie, ovvero di Giorgio Napolitano, ma il Berlusconi del '94, quello della prima Forza Italia, quello che mi fece sognare l'avvento dello stato liberale, moderno e al servizio dei cittadini, quello della burocrazia zero, del principio di sussidiarietà, del meno tasse per tutti, dello stato che aiuta solo chi è rimasto indietro, e così via cantando.

Insomma, il bilancio è semplice: positivo nel privato, negativo nel pubblico. Ecco come sto nel mondo oggi. E voi?